Conferenza di Servizi

Le novità del Decreto Semplificazioni per far fronte all'emergenza COVID-19

L'Art. 13 del Decreto, "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi", definisce una procedura di conferenza di servizi "straordinaria", per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, introducendo semplificazioni procedimentali per fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In particolare, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata. La disposizione prevede, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti; viene fissato per tutte le amministrazioni il termine di in sessanta giorni.

Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea di cui all’ art 14 ter l’amministrazione procedente svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Attraverso tale riunione l’amministrazione procedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

In tutti questi casi, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Il Decreto Semplificazioni introduce, inoltre, delle modifiche puntuali alla legge n. 241 del 1990 che, rispetto alla conferenza di servizi, comportano l’inefficacia delle determinazioni adottate decorsi i termini previsti, rafforzando così l’applicazione del silenzio assenso.

 

Le procedure per la conferenza di servizi introdotte dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127

Queste sono le principali novità del Decreto che ha sostituito gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. La nuova disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.

La conferenza “semplificata”. Niente più riunioni, ma solo l’invio dei documenti per via telematica. Si decide al massimo in 45 giorni (90 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso).

La conferenza “simultanea” con la riunione. La conferenza “simultanea” con la riunione si terrà solo quando è strettamente necessaria: a) nel caso di decisioni di particolare complessità; b) quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali), che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni. Alla riunione della conferenza partecipa un solo rappresentante per le amministrazioni dello Stato, uno per ciascuna Regione e uno per ciascun Ente locale. La conferenza si conclude in 45 giorni(o 90 giorni nei casi di decisioni complesse in cui sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini). Anche in questo caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.

L'attuazione

La conferenza assicura tempi certi di conclusione delle procedure per i cittadini, le imprese e per le opere pubbliche. Consente alle amministrazioni di decidere, lavorando meglio ed eliminando l’elevato numero di riunioni, la corsa a “ostacoli” per convocarle e le molte conferenze che “vanno deserte”. Con l’entrata in vigore delle nuove norme il 28 luglio 2016, si è aperta la fase più impegnativa, quella dell’attuazione, che richiede un cambiamento nel modo di lavorare delle amministrazioni.

Per questo è essenziale che il personale delle amministrazioni conosca e utilizzi le nuove disposizioni. Allo stesso modo è importante che i cittadini, le imprese e le loro associazioni conoscano e utilizzino le nuove opportunità che la legge offre loro.

La Guida e le FAQ, predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l’ANCI rappresentano un primo strumento per conoscere la nuova conferenza di servizi.

Help-desk

Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è operativo un help-desk per offrire supporto, dare informazioni e raccogliere segnalazioni dal personale delle amministrazioni, dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associazioni. L’help-desk, organizzato in collaborazione con le Regioni, l’ANCI e le organizzazioni imprenditoriali, è disponibile: dalle ore 9.30 alle 16.30 al numero 06-68997160 e all’indirizzo mail help-conferenza-scia@governo.it