In questa guida sono illustrate le principali novità della Conferenza di Servizi, introdotte dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
La nuova disciplina entra vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.
LA CONFERENZA DI SERVIZI
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LA CONFERENZA DI SERVIZI
Di seguito sono illustrate le principali novità della conferenza di servizi, introdotte dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
La nuova disciplina entra vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data.
1. LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
1.1 La conferenza semplificata (senza riunione)
1.2 La conferenza simultanea (con la riunione)
1.3 La decisione della conferenza di servizi e suoi effetti
1.4 I rimedi per le amministazioni dissenzienti
2. LA CONFERENZA PER LA VIA REGIONALE
5. NUOVA CONFERENZA E DISCIPLINE DI SETTORE: LE NORME DI COORDINAMENTO
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1. LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
La conferenza decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisirealmeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse oppure quando l’attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all’esito di procedimenti differenti (art. 14, comma 2).
Nello stesso tempo la nuova disciplina innova profondamente le modalità di svolgimento della conferenza che divengono più semplici e veloci.
La novità dei due modelli: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea
La disciplina della conferenza di servizi è stata modificata molte volte negli ultimi anni, senza risultati significativi.
Le nuove disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano due modelli di conferenza di servizi, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale.
- La conferenza semplificata (senza riunione)
È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso ecc.
- La conferenza simultanea (con la riunione)
Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni dell’amministrazione che non si sia espressa entro i termini.
1.1 LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE)
Le modalità telematiche di svolgimento
Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall’art. 47 del CAD. Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell’avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).
Rispetto alla disciplina previgente, a venticinque anni dalla legge n. 241 del 1990, la conferenza viene “dematerializzata”: l’uso della posta o di altre forme di comunicazione elettronica consente una valutazione contestuale degli interessi pubblici in parallelo e senza riunioni.
Tempi certi per la conclusione della conferenza
Il termine perentorio per l’invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito dall’amministrazione procedente e non può essere superiore a quarantacinque giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c).
L’indizione della conferenza semplificata
La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è ad istanza di parte (art. 14-bis, comma 2).
L’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazione interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis, comma 2, lettera a);
b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l’amministrazione procedente invia un'unica richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni . (art. 14-bis, comma 2, lettera b);
c) il termine perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a quarantacinque giorni (o novanta nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso) entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione;
d) la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d).
Vengono eliminati così i “tempi morti” di attesa (trenta giorni prima di indire la Conferenza), la “corsa a ostacoli” per convocare le riunioni e le conferenze “che vanno deserte”. Non ci saranno più riunioni, ma solo l’invio per via telematica delle determinazioni.
Attenzione: la comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l’autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all’amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.
L’indizione della conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.
Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi dell’art. 9 della medesima legge n. 241 del 1990).
Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte
Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza.
Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l’assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico (art.14-bis, comma 3).
Sono inefficaci le determinazioni adottate decorsi i termini previsti (art. 2, comma 8-bis).
Il silenzio assenso
Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).
La conclusione della conferenza semplificata
Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l’amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:
Conclusione positiva
La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:
- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio- assenso, nei seguenti casi: 1) l’amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell’amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza ( art.14-bis, comma 5).
Conclusione negativa e preavviso di diniego
La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l’effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prevista dall’art. 10-bis della legge n.241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art.14-bis, comma 5).
I casi in cui si passa dalla conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la riunione)
Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.
Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico (vedi paragrafo 1.2) rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:
- alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili) ;
- alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).
I lavori della conferenza si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data della prima riunione.
Testo alternativo del grafico - I TEMPI DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA
- Inizio del procedimento: presentazione della domanda
- Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente
- Entro 15 giorni dall’indizione > Eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte
- Entro 45/90 giorni dall’indizione > Invio dei pareri da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 gg qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.
- Entro 5 giorni > Adozione della determinazione di conclusione della conferenza
- Oppure entro 10 giorni > Riunione della conferenza simultanea (nella data indicata nella comunicazione di indizione della conferenza.
- Entro 45 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza.
1.2 LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)
I casi in cui è prevista la conferenza simultanea
La conferenza simultanea (con la riunione) è prevista unicamente nei seguenti casi:
- quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioniche richiedono modifiche sostanziali (art.14-bis, comma 6);
- nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l’amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l’integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7);
- in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale: in questa ipotesi, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto vengono acquisiti in una conferenza di servizi che è convocata direttamente in modalità simultanea (art. 14,comma 4).
Il rappresentante unico
Nella conferenza simultanea, la nuova disciplina prevede il rappresentante unico. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (art. 14-ter, comma 3).
Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempio. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono esprimere al rappresentante il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 4).
Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 5). Si suggerisce alle amministrazioni di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti ai fini dell’efficace attuazione della nuova conferenza di servizi.
Le comunicazioni relative all’indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:
- alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili) ;
- alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).
La partecipazione dei soggetti interessati
I soggetti interessati, ivi compresi i proponenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni (art. 14-ter, comma 6).
La durata dei lavori della conferenza
I lavori della conferenza simultanea si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di 90 giorni ove disposizione di legge o i regolamenti sui termini non prevedono un termine diverso (art. 14-ter, comma 2).
Lo svolgimento della conferenza simultanea a seguito di quella semplificata
Quando nel termine perentorio indicato nell’indizione della conferenza semplificata sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni tali da richiedere modifiche sostanziali della decisione, l’amministrazione procedente, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data già fissata nella comunicazione di indizione, la riunione della conferenza simultanea. A questo fine l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso il termine sia decorso senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle amministrazioni che possono partecipare in funzioni di supporto.
I lavori di questa conferenza, si concludono entro 45 giorni dalla prima riunione.
Lo svolgimento della conferenza simultanea in caso di decisioni complesse
Nei casi di decisioni complesse l’amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea (o con riunione). La richiesta – motivata – di conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l’integrazione documentale nella comunicazione che indice la conferenza semplificata.
In questi casi l’amministrazione procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 45 giorni comunicando ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico:
- l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione e il termine (non superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali;
- la data di convocazione della riunione entro i successivi 45 giorni.
I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione, ovvero entro 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine del procedimento.
La conclusione della conferenza simultanea
All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Sono inefficaci le determinazioni adottate decorsi i termini previsti (art. 2, comma 8-bis).
1.3 LA DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E SUOI EFFETTI
La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1).
In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l’efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell’opposizione, secondo quanto illustrato nel paragrafo 1.4 (art. 14-quater, comma 2).
L’ efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-quater, comma 4) .
L’intervento in autotutela
Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d’ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.
Inoltre, possono sollecitare l’intervento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).
1.4 I RIMEDI PER LE AMMINISTAZIONI DISSENZIENTI
La nuova disciplina prevede, come quella previgente, la possibilità per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili di rimettere, in caso di dissenso, la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ma rende molto più stringenti i tempi e prevede che per le amministrazioni statali l’opposizione sia proposta dal Ministro competente. In particolare:
- entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.Per le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-quinquies, commi 1 e 2);
- la proposizione dell’opposizione sospende l’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14-quinquies,comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e province autonome può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente. Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione conclusiva della Conferenza (art. 14-quinquies, commi 4,5,6);
- se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che la pone all’ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall’ultima riunione. Al Consiglio dei Ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio, non accoglie l’opposizione, la determinazione conclusiva della Conferenza acquista efficacia (art. 14-quinquies, comma 6).
Testo alternativo del grafico - I TEMPI DELLA CONFERENZA SIMULTANEA
La conferenza in caso di decisioni complesse
- Inizio del procedimento: ricevimento della domanda
- Entro 5 giorni > Indizione della conferenza di servizi simultanea da parte dell’amministrazione procedente
- Entro 45 giorni > Svolgimento della/e riunione/i
- Entro 45/90 giorni dalla prima riunione > Conclusione dei lavori della conferenza. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.
2. LA CONFERENZA PER LA VIA REGIONALE
La nuova disciplina, da cui sono esclusi procedimenti relativi ai progetti sottoposti a VIA di competenza statale, stabilisce comunque uncoordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio o la realizzazione di un’attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale.
Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell’ambito di un’unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio e che si svolge in modalità simultanea. La conferenza è indetta dall’amministrazione competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall’esito della verifica documentale, di cui all’articolo 23, comma 4 del Codice dell’ambiente. Con riferimento alla conclusione dei lavori della conferenza, la disciplina indica come unico termine quello di conclusione del procedimento di VIA e cioè 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni nel caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità (art. 26 del Codice dell’ambiente).
La scelta di portare all’interno della conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di VIA anche il momento della decisione di tutti gli atti di assenso, che interessano il progetto, consente di ottenere un notevole risparmio di tempi e costi compresi quelli causati dalla possibile contraddittorietà di prescrizioni da parte di amministrazioni diverse.
In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l’indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente. L’indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall’amministrazione procedente.
La conferenza “preliminare” è indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.
Come nella disciplina previgente, la conferenza preliminare può essere indetta sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale.
Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno “studio di fattibilità”. Se l’amministrazione procedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la conferenza, che si svolge con le modalità della conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà. Scaduti tali termini, l’amministrazione procedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall’amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
Nel caso di opere pubbliche o d’interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
5. NUOVA CONFERENZA E DISCIPLINE DI SETTORE: LE NORME DI COORDINAMENTO
La clausola generale di coordinamento
Le nuove disposizioni stabiliscono che i rinvii agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ovunque ricorrano nella normativa vigente, si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza di servizi introdotta dal d.lgs. n. 127 del 2016. Questa clausola di coordinamento assicura una generale applicazione della nuova disciplina alle disposizioni presenti nell’ordinamento giuridico (articolo 8 d.lgs n. 127 del 2016).
Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 127 del 2016 prevedono specifiche disposizioni di coordinamento con discipline settoriali di particolare rilievo ai fini della conferenza di servizi.
Le modifiche al testo unico edilizia
Le modifiche alle disposizioni in materia di Sportello unico edilizia (art. 5, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) stabiliscono che è sempre indetta la conferenza di servizi nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, quando è necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.
Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001) vengono quindi apportate le modifiche necessarie ad allineare alla nuova disciplina generale l’indizione e lo svolgimento della Conferenza. Infine, viene abrogato il comma 9 relativo alle ipotesi di diniego, manifestate in conferenza, per gli immobili sottoposti a vincolo: la relativa disciplina viene così ricondotta a quella generale della nuova conferenza (art. 2, d.lgs. 127 del 2016).
Le modifiche alla disciplina del Suap
Le nuove disposizioni stabiliscono che la nuova conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche, mentre in precedenza l’obbligatorietà era limitata al caso in cui i procedimenti necessari per ottenere gli atti di assenso avessero durata superiore a 90 giorni e negli altri casi l’indizione della conferenza era facoltativa (art. 3 d.lgs. 127 del 2016).
Le modifiche alla disciplina dell’Aua
Le modiche introdotte all’articolo 4 del d.P.R. n. 59 del 2013 prevedono che la nuova conferenza sia sempre indetta nei casi previsti dagli art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dalle leggi regionali. In coerenza con la nuova disciplina della conferenza semplificata “senza riunioni” si elimina, inoltre, l’ultimo periodo del comma 5, che consentiva ai soggetti competenti in materia ambientale di esprimere parere positivo anche senza intervenire alla conferenza, mediante la trasmissione dei relativi atti di assenso (art. 4 d.lgs. 127 del 2016).
Le modifiche al codice dell’ambiente
Le nuove disposizioni introducono disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina della conferenza in caso di VIA regionale (art. 5 d.lgs. 127 del 2016).
La conferenza in caso di autorizzazione paesaggistica
Le nuove disposizioni disciplinano il caso in cui nella conferenza di servizi vada acquisita l’autorizzazione paesaggistica, per la quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente. In questo caso l’amministrazione procedente trasmette la comunicazione di indizione sia all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione (se diversa dalla procedente), sia al Soprintendente che deve esprimere il parere previsto (art. 6 d.lgs. 127 del 2016).
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