Tar Campania - Napoli - Sez. IV - 5 aprile 2016 n.1658
Giurisprudenza
Scia - Procedimento amministrativo- Attività privata intrapresa su denuncia – Potere dell’Amministrazione di inibire motivatamente l’attività e rimuovere gli effetti dannosi – In caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19, l.n.241 del 1990 – Permanenza anche con la nuova formulazione dell’art.19 comma 3, medesima l.n.241 del 1990 – fissazione di un termine per l’esercizio di poteri inibitori per effetto della modifica ad opera della legge Madia dell’art.21 nonies, l. n.241 del 1990.