Tar Campania - Napoli - Sez. IV - 5 aprile 2016 n.1658

La nuova formulazione dell’art. 19, comma 3, L.n.241 del 1990, conferma il potere dell’amministrazione di inibire motivatamente l’attività intrapresa dal privato e rimuovere gli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo entro il termine di sessanta giorni (trenta in materia edilizia).

Cambia tuttavia il ruolo del privato nel conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente posto che, con la nuova formulazione, l’Amministrazione non si limita a stabilire il termine per l’adeguamento del privato trasgressore ma stabilisce essa stessa se sia possibile conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente e con atto motivato invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività e la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. A tale termine viene attribuito il crisma della perentorietà, in quanto in difetto dell’adozione delle misure stabilite, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Nonostante le modifiche apportate dalla legge Madia all’art. 21 nonies, l.n.241 del 1990, che fissa un termine per l’esercizio di poteri inibitori, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ciò non significa che detto termine sia necessariamente un termine legittimante l’inibitoria sempre e comunque, perché è un termine massimo e non è venuto meno  il riferimento alla ragionevolezza del medesimo, sicché esso non potrà prescindere dal caso concreto, dalla tipologia di Scia e dalle regioni che conducono la P.A. all’esercizio dei poteri inibitori.

 

Il Foro Amministrativo 2016

Martedì, 5 Aprile, 2016
Tipologia: 
Argomenti: