Il decreto semplificazioni ha introdotto modifiche puntuali alla legge n. 241 del 1990 intervenendo sulle criticità che ostacolano l’attuazione delle misure volte ad alleggerire il carico burocratico a favore dei cittadini e delle imprese e a far sì che la semplificazione non sia soltanto annunciata, ma “percepita”.
Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
In particolare, il decreto prevede la misurazione e la pubblicazione, sul sito internet istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggior impatto e la loro comparazione con i tempi fissati dalla legislazione vigente. A regime, tale previsione consente di individuare le difficoltà che impediscono la conclusione dei procedimenti nei termini stabiliti e di mettere in campo le misure correttive idonee a risolverle per rendere operative le norme sulla riduzione e sul rispetto dei termini. Infatti, la misurazione dei tempi, che è divenuta livello essenziale, permette un’autodiagnosi del grado di semplicità ovvero della complessità delle procedure amministrative, nonché la messa a fuoco dei problemi da affrontare, che potrebbero essere ad esempio di tipo organizzativo, strutturale ovvero tecnologico. La previsione consente di attuare il “benchmarking” dell’azione amministrativa attraverso la valutazione delle performances degli uffici competenti e di realizzare un efficace miglioramento delle rispettive prestazioni.
Le modalità e i criteri per la misurazione e la pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti saranno stabiliti con dPCM, su proposta del Ministro P.A., previa intesa in Conferenza unificata. A tal fine, saranno valutate la proporzionalità e la sostenibilità delle attività di misurazione, a partire da un set minimo di procedure individuate attraverso l’accordo in Conferenza, che delineerà il contenuto delle linee guida, nelle quali verranno descritti, tra l’altro: i criteri per la selezione delle procedure, le grandezze oggetto della misurazione, le definizioni comuni, le modalità di rilevazione dei tempi e della loro pubblicazione sul sito istituzionale.
Si veda a questo proposito l’Azione Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti dell’Agenda per la semplificazione 2020-2023.
Inefficacia degli atti “tardivi” e certezza dei termini
È stata, inoltre, sancita l’inefficacia degli atti “tardivi”, vale a dire dei provvedimenti adottati una volta decorsi i termini legislativamente previsti al fine di rafforzare l’efficacia delle norme sul silenzio assenso ed eliminare incertezze circa la loro applicazione. Si chiarisce, infatti, che l’inefficacia scatti dopo la scadenza dei termini concernenti:
- l’invio degli atti di assenso indicati nella comunicazione di indizione della conferenza di servizi in forma semplificata (art. 14-bis, comma 2, lett. c),
- l’ultima riunione della conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter, comma 7),
- il silenzio assenso tra le amministrazioni (art. 17-bis, commi 1 e 3),
- l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti (art. 19, c. 3 e 6-bis),
- l’inerzia della P.A. nei procedimenti ad istanza di parte (art. 20, comma 1).
Semplificazione, digitalizzazione e riduzione dei tempi
È stata potenziata la digitalizzazione del procedimento amministrativo, sviluppando le premesse già esistenti nel novellato art. 3-bis della legge n. 241, attraverso l’incentivazione dell’utilizzo della telematica, per la comunicazione dell’avvio del procedimento, e del domicilio digitale, per l’accesso agli atti.
In linea con le finalità di non aggravamento e di riduzione dei tempi di decisione della P.A., si pone anche la modifica dell’art. 10-bis, che trasforma l’interruzione dei termini procedimentali, affinché l’interessato possa presentare le proprie osservazioni, nella sospensione degli stessi. In tal modo si attua il contemperamento dell’interesse alla collaborazione tra i cittadini e la P.A. (principio aggiunto, all’art. 1 della l. n. 241, insieme alla buona fede, nel novero dei principi che regolano l’azione amministrativa) con l’esigenza di accelerazione del procedimento. La revisione dell’art. 10-bis interviene, inoltre, per correggere una prassi che si era consolidata nel tempo, volta alla reiterazione da parte della P.A. dei provvedimenti di rigetto con motivazioni ogni volta diverse, che costringevano il privato a proporre tanti ricorsi quante erano le ragioni alla base del mancato accoglimento. La modifica prevede che, in caso di annullamento in giudizio del diniego, l’Amministrazione, in sede di riesame, non possa rinnovare il rifiuto sulla base di motivi ostativi in precedenza non rilevati ma già esistenti all’epoca dell’atto annullato. Di conseguenza, è stato modificato l’art. 21-octies, prevedendo che il provvedimento sia sempre annullabile, qualora adottato in violazione della normativa sul preavviso di rigetto.
È stato, inoltre, codificato un procedimento semplificato per la riadozione di atti (autorizzazione o VIA) annullati a seguito di sentenza passata in giudicato per vizi inerenti ad uno o più atti endoprocedimentali (art. 21-decies).
Semplificazioni per l’accesso ai benefici Covid-19
Al fine di alleviare il sovraccarico gestionale a cui le amministrazioni sono state esposte dall’implementazione delle misure straordinarie di sostegno alle categorie più svantaggiate, tutta la documentazione richiesta (ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni antimafia), per l’accesso ai benefici stanziati a causa della pandemia da Covid-19, è stata sostituita dall’autocertificazione.