Premessa
L’articolo 3 del decreto “Semplificazioni” (decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020) ha la finalità di rendere più veloce il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia, potenziando e semplificando il sistema delle verifiche antimafia, per consentire più incisivi interventi di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo.
Inoltre, la norma disciplina i protocolli di legalità con l’intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti in fase emergenziale e post-emergenziale.
Le verifiche antimafia
- Per le erogazioni economiche
Fino al 31 dicembre 2021, nei procedimenti avviati su istanza di parte (che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) per il rilascio della documentazione antimafia, qualora questo non sia immediato alla consultazione della banca dati nazionale unica, si applica sempre la procedura prevista in caso d’urgenza (art. 93 co.3 del d.lgs. n. 159/2911 - Codice Antimafia) [nota 1]
- Per i contratti pubblici
Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici, si procede attraverso il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto non censito, a patto che non emergano situazioni che comportano la decadenza da titoli, il divieto di concludere contratti e l’applicazione di misure cautelari o di prevenzione (comma 3).L’informativa liberatoria provvisoria, consente di stipulare i contratti relativi a lavori, servizi e forniture ma è sottoposta a condizione risolutiva, a seguito delle verifiche che devono essere effettuate entro sessanta giorni (comma 2). [nota 2]
Il Ministro dell'interno potrà individuare, con decreto, ulteriori misure di semplificazione in ordine alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia (comma 5). Infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si applica la disciplina del Codice Antimafia (comma 6).
I protocolli di legalità
L’art. 3 del decreto semplificazioni introduce il nuovo art. 83-bis del Codice Antimafia, disciplinando i “protocolli di legalità” per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.
Il Ministero dell’interno può sottoscrivere specifici protocolli con le imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali.
Con i protocolli si possono:
- prevedere specifiche modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati
- determinare le soglie di valore superate le quali è necessario attivare gli obblighi previsti dai protocolli medesimi
- prevedere l’applicabilità della disciplina introdotta dal decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
Inoltre, per consentire alle imprese di operare più rapidamente il decreto equipara agli effetti propri dell’informazione antimafia:
- l’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della legge n. 190/2012 (white list),
- l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del d.l. n. 189/2016.
La norma dispone, infine, che le stazioni appaltanti debbano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che “il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”.
Il ricorso alla stipula dei protocolli, già prevista dall’art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012, dunque, non è più facoltativa ma obbligatoria.
[1] Sono fatte salve le previsioni in materia di dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti e Fondo centrale di garanzia PMI (artt. 1-bis e 13 del d.l. n. 23/2020) nonché quelle sul contributo a fondo perduto, il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e il patrimonio destinato (artt. 25, 26 e 27 del d.l. n. 34/2020) (comma 1).
[2] Qualora si accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui all’articolo 83, co.1 e 2, del Codice antimafia recedono dai contratti, fatti salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e fermo restando, da un lato, l’impossibilità di procedere a revoche o recessi dei contratti nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione o in caso di fornitura di beni e servizi essenziali per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, co. 3 e 4, d.l. n. 159/2011) e, dall’altro, l’applicabilità delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione (art. 32, co. 10, d.l. n. 90/2014) (comma 4).