Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche: art.17 bis, legge 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall’art. 3, legge 7 agosto 2015, n.124.
“Il “nuovo paradigma” nei rapporti tra amministrazioni pubbliche: il silenzio-assenso “endoprocedimentale”.
Il parere della Commissione speciale rileva come l’art. 17-bis, introducendo il nuovo istituto del silenzio-assenso “endoprocedimentale”, ponga una seconda regola generale – dopo quella prevista dall’art. 21-nonies nei rapporti tra cittadino e PA – che stavolta riguarda i rapporti interni tra amministrazioni, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato. Infatti la nuova disposizione prevede che il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che non esterni alcuna volontà, è equiparato ope legis ad un atto di assenso e non preclude all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.”