Tar Marche – Ancona - Sez. I - 15 aprile 2016, n. 246

L'inosservanza della norma di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/1990 rileva anche sotto il profilo della violazione del generale principio del legittimo affidamento, che sottende proprio la ratio della suddetta riforma legislativa introdotta dall'art. 6, comma 1, della L. n. 124/2015, con cui si è voluto porre un limite definito all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione a vantaggio di quelle situazioni nelle quali una condizione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario. L'affidamento legittimo costituisce un limite alla retroattività della legge e un ulteriore corollario e conseguenza del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Di tale principio la giurisprudenza fa sistematica applicazione, anche sulla spinta del diritto comunitario, di cui è parte integrante. …

Ai sensi dell’art. 21-nonies il provvedimento di autotutela deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento (interesse che non può consistere nella mera esigenza di ripristinare la legalità violata) nonché alla valutazione comparativa dell’interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell’affidamento insorto in capo a questi ultimi.

in www.giustizia-amministrativa.it

 

Venerdì, 15 Aprile, 2016
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