L’intervento in autotutela amministrativa costituisce espressione di un potere di merito, discrezionale e non coercibile da parte del giudice amministrativo e rispetto al suo esercizio non è configurabile un obbligo di provvedere, essendo l’Amministrazione titolare di un potere di merito che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, insindacabile da parte del giudice.
in Il Foro amministrativo n. 1/2017, pag.172 ss.
Mercoledì, 4 Gennaio, 2017
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