Tar Sardegna - Cagliari – Sez. II – 12 aprile 2017 n. 0255

Il termine di 18 mesi per l’adozione dei provvedimenti di annullamento in autotutela ex art. 21 – nonies l.241/1990 vale con riferimento ai provvedimenti amministrativi volti a definire in via immediata l’assetto  di interessi tra privati e pubblica amministrazione, non già per i provvedimenti volti a regolamentare rapporti di durata, in relazione ai quali l’accertamento dell’originaria illegittimità può sempre determinare un intervento in autotutela da parte dell’amministrazione al fine di scongiurare il perpetuarsi di situazione di pregiudizio per l’ente pubblico.

in Il Foro amministrativo n. 4 – 2017

 

Mercoledì, 12 Aprile, 2017
Tipologia: 
Argomenti: