“Se è vero che la novità introdotta dalla l. 7 agosto 2015, n.124 (cd.”legge Madia”), che ha quantificato in quella massima di diciotto mesi la durata del termine entro cui possono essere annullati gli atti autorizzatori, non è applicabile ratione temporis al provvedimento controverso siccome adottato
prima dell’entrata in vigore della predetta modifica normativa, è anche vero che quest’ultima non può non valere come prezioso e ineludibile indice ermeneutico ai fini dell’osservanza della regola di condotta in questione.
Con la precisazione esatta del termine massimo di consumazione del potere di autotutela decisoria, il legislatore ha, infatti, inteso accordare una tutela più pregnante all’interesse dei destinatari di atti ampliativi alla stabilità e alla certezza delle situazioni giuridiche da essi prodotte, costruendo un regime che garantisca la loro intangibilità una volta decorso inutilmente il periodo di operatività del potere di annullamento d’ufficio dei relativi titoli “ampliativi”
(che diventano, così, non più rimuovibili dall’amministrazione, anche quando illegittimamente adottati). La nozione indeterminata di termine ragionevole, ai fini dello scrutinio della sua corretta interpretazione (ed applicazione) da parte dell’amministrazione, deve essere, quindi, compiuta con particolare rigore quando il potere di autotutela viene esercitato su atti attributivi di utilità giuridiche ed economiche”.