Tar Trentino Alto Adige - Trento - Sez.I – 1 febbraio 2018, n. 29

“Il termine di diciotto mesi previsto dalla l. n.124 del 2015 non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge ( art.11 delle preleggi) finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa.

L’eventuale applicazione retroattiva finirebbe per sottoporre l’esercizio del potere di annullamento ad un termine inferiore rispetto ai diciotto mesi voluti dalla legge devendosi inevitabilmente detrarre, in quanto già consumato, il periodo di tempo intercorrente tra l’adozione del provvedimento e la data di entrata in vigore della legge.

Tale interpretazione porterebbe, per assurdo, all’irragionevole conseguenza che i provvedimenti adottati 18 mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento di ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso. Di conseguenza, rispetto ai provvedimenti adottati anteriormente all’attuale versione dell’articolo 21 nonies, L. n. 241 del 1990, il termine di 18 mesi non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e salva, comunque, l’operatività del termine ragionevole già previsto dall’originaria versione dell’art. 21 nonies, L n. 241 del 1990.

In senso conforme Consiglio di Stato, 19 gennaio 2017, n.250.

 

in Foro Amministrativo n2 2018, p.256

 

Giovedì, 1 Febbraio, 2018
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