Per i provvedimenti illegittimi, emanati anteriormente al 28 agosto 2015, cioè prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 nonies, l.n.241 del 1990 come modificato dell’art.6, comma 1, lett.d) ,L. n.124 del 2015, il termine massimo di 18 mesi, stabilito da tale norma, entro cui va adottato il provvedimento ai autotutela, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione normativa. Detto termine non può applicarsi in via retroattiva, nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore dell’art.6, comma 1,lett.d),l.n.124 del 2015 che ha modificato l’art. 21 nonies introducendo il predetto termine perentorio di 18 mesi, in quanto tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio ex art. 11,comma 1, delle disposizioni preliminari dl codice civile di irretroattività della legge, finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa.
in Il Foro Amministrativo n.4 del 2018