Delibera recante "Prime determinazioni per la definizione dei criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per ’espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 36/2017".
La dgr assume misure organizzative per definire i criteri per agevolare l’individuazione del rappresentante unico regionale e per consentire allo stesso di esprimere in modo univoco e vincolante la posizione della Regione su tutte le decisioni di competenza della Conferenza di Servizi decisoria simultanea. Nello specifico si stabilisce che il RUR deve essere un dirigente regionale, con facoltà di delega, e l’individuazione ope legis del RUR in alcune fattispecie per le quali è già individuabile l’interesse prevalente. Nel caso di rilascio di titoli abilitativi alla realizzazione ed esercizio di opere/interventi assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale il RUR regionale è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.
Nelle restanti fattispecie è prevista una riunione tecnica interna, ove possibile in via telematica, tra tutte le strutture regionali interessate dall'oggetto della CdS per l’individuazione del RUR, designato dal Segretario Generale della Giunta regionale. Il RUR potrà pronunciarsi in CdS solo dopo aver sentito i dirigenti delle altre strutture regionali interessate, tenendo in considerazione gli eventuali dissensi motivati, in particolar modo se espressi dalle strutture preposte alla tutela degli interessi sensibili indicate nell'atto stesso.