Tar Abruzzo - L’Aquila - sez. I - 6 febbraio 2017 n.55

L’art. 14 quater della legge n.241 del 1990, in base al quale il dissenso in sede di conferenza va congruamente motivato e deve riguardare l’oggetto della conferenza e non questioni connesse, oltre a dover essere un dissenso costruttivo (con indicazione delle modifiche progettuali), trova applicazione anche con riferimento alla conferenza di servizi ex art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.  

in Il Foro amministrativo 2017

 

Lunedì, 6 Febbraio, 2017
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