Secondo la giurisprudenza costituzionale la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente “governo del territorio”, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n 259 del 2014, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011, n. 303 del2003).
Il potere di estendere la disciplina dell’edilizia libera a “interventi edilizi ulteriori” nonché di disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli” – assegnato alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 6 comma 6, lett. a9 e b) del TUE – non permette al legislatore regionale di sovvertire le “definizioni” di “nuova costruzione” recate dall’ art. 3 del TUE né rende cedevole l’intera disciplina statale dei titoli edilizi spogliando il legislatore dei principi del compito suo proprio.”