Tar Toscana - Firenze - sez. III - ord. 11 maggio 2017, n.667

Il Tar ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6 ter , l.7 agosto 1990 n.241, nella parte in cui, disponendo che la tutela del terzi a fronte della Scia da altri presentata sia realizzabile esclusivamente attraverso lo strumento del silenzio-rifiuto di cui all’art.31 c.p.a., rispetto alla mancata risposta dell’amministrazione alla sollecitazione delle verifiche amministrative avanzata dal terzo medesimo, omette tuttavia di fissare il termine entro il quale il terzo può avanzare l’istanza di sollecitazione.

La norma censurata finisce per ammettere una sollecitazione del potere di verifica della Scia da parte del terzo sine die. In tal modo essa si espone però a consistenti dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’affidamento del segnalante, che a distanza anche di anni può veder messa in discussione la legittimità dell’intrapresa attività, per violazione del buon andamento della P.A., che è costretta a riaprire a distanza di tempo il procedimento di verifica suddetto, nonché per violazione del principio di ragionevolezza e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’art.117,comma 2,lett.m) Cost.

Si evidenzia che il disposto dell’art.19 comma 6 ter consente al terzo di stimolare l’esercizio del potere inibitorio puro e non dell’autotutela dell’Ente pubblico. La mancata fissazione di un termine entro il quale il quale debba sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione si pone in contrasto con una serie di parametri costituzionali.

Si evidenzia che l’esclusione dal novero dei livelli essenziali del termine per l’esercizio del potere sollecitatoriodi cui all’art. 19 comma 6 ter rischia di pregiudicare l’esigenza di uniformità normativa che caratterizza l’istituto della SCIA nel suo complesso. Invero, tale opzione legislativa, data la peculiare natura della riserva posta dall’art.117, comma 2 lett. m) Cost. (la quale consente l’intervento regionale sugli aspetti di dettaglio del regime dei livelli essenziali cfr. Corte Cost. n. 297 del 2012) apre la strada a discipline territoriali eterogene del suddetto termine con conseguente disomogeneità degli standards di tutela a livello nazionale”.

La decisione è stata commentata da Berti Suman “Scia e tutela del terzo. Le questioni aperte dopo la riforma Madia ed i decreti attuativi Scia1 e Scia2”   Sito Giustizia amministrativa 2017.

Domenica, 11 Giugno, 2017
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