Nell’ambito della conferenza di servizi semplificata, il responsabile del procedimento può indicare un termine inferiore a 45/90 giorni al fine di assicurare il rispetto del termine complessivo di conclusione del procedimento, tenendo conto dei termini per l’indizione e l’assunzione della determinazione ?
È necessario considerare i seguenti casi:
• Quando non sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, l’amministrazione procedente comunica “il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento” (art. 14 bis, co. 2, lett. c). In questo caso responsabile del procedimento può fissare un termine più breve al fine di tener conto dei 5 giorni per l’indizione della conferenza e dei 5 giorni per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.
• Quando sono coinvolte “amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni” (secondo periodo della lettera c). Alla luce del tenore letterale della norma, si evidenzia che l’individuazione tassativa di un termine più lungo è stata prevista per accordare maggior tutela agli interessi sensibili. E’ da tenere presente che la fissazione di un termine più breve potrebbe esporre l’amministrazione al rischio di contenzioso con le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili.