La PA non può più chiedere ai cittadini informazioni e documenti diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli pubblicati sul sito.
L'amministrazione può chiedere all'interessato integrazioni documentali solo in caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (Art. 2, comma 4, D.lgs. n. 126 del 2016). La disposizione, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, D.lgs. n. 126 del 2016).
La richiesta d'integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, D.lgs. n. 126 del 2016).