Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell’azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).
L’articolo 12 disciplina le modalità di partecipazione della Regione in conferenza dei servizi quando siano coinvolte più articolazioni amministrative regionali, con la previsione di una riunione decisoria il cui verbale tiene luogo delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale, prevedendo che la Giunta emani specifiche direttive attuative.
L’articolo 15, comma 1, individua nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 241/90, il regime amministrativo da applicare per l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale, subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli. Il comma 2 dispone che, nei procedimenti ad istanza di parte, il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della stessa, con i presupposti, i limiti e le forme previste dall’articolo 20 della legge 241/90.