Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

Finalità: In un’ottica di unificazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti sottesi all’autorizzazione unica, così come per gli impianti in AIA e in AUA, la domanda di autorizzazione per i nuovi impianti di recupero e di smaltimento e per le varianti degli impianti esistenti, è presentata, in via telematica, mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti – S.I.R.R., alla struttura regionale competente della Direzione centrale ambiente ed energia, la quale avvierà un procedimento unico destinato a concludersi con il rilascio di un provvedimento finale contenente le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti o con il diniego dell'autorizzazione. L’istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica è svolta nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/2006.

Legislazione oggetto di intervento: legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti)

 

Data: 
20 Ottobre 2017
Tipologia: