Tar Sardegna - Cagliari - sez. II, 31 luglio 2017 n.515

In tema di SCIA, il comma 6-ter dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto delle esigenze di tutela del terzo e dell’interesse pubblico alla stabilizzazione dei titoli edilizi, impone all’amministrazione di riscontrare motivatamente l’istanza con cui un terzo, titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata, abbia sollecitato l’intervento della stessa amministrazione in relazione a una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività, anche nel caso in cui l’stanza del terzo sia presentata oltre il decorso del termine di sessanta giorni dalla conoscenza della lesività dell’opera del vicino.

In tema di SCIA, il vicino può ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell’autotutela, anche dopo il termine normativamente previsto per l’esercizio degli stessi da parte della Pubblica Amministrazione, soltanto laddove abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione, mentre ove tale termine sia decorso potrà sollecitare il riscontro della sussistenza dei diversi presupposti normativamente previsti per l’intervento in autotutela”.

 in Il Foro amministrativo n.7/8 2017,1770

Lunedì, 31 Luglio, 2017
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