L’esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica amministrazione, incidente sui provvedimenti conclusivi di procedimenti iniziati su istanza del privato, comporta l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla domanda proposta dallo stesso privato, in quanto il provvedimento conclusivo del procedimento, sia in caso di annullamento giurisdizionale, sia in caso di annullamento in autotutela, cessa di esistere, tamquam non esset, privando l’istanza originaria del privato di un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l.241/1990.
in Il Foro Amministrativo n.3 del 2017
Giovedì, 30 Marzo, 2017
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