parere di compatibilità paesaggistica non determina l’illegittimità del parere reso oltre tale termine ma semplicemente la perdita, da parte di quest’ultimo, del carattere vincolante impressogli dalla legge perché esso, pur collocandosi al di fuori del quadro normativo, costituisce pur sempre un elemento del procedimento che l’Amministrazione deve valutare, potendosene solo motivatamente discostare in sede di adozione del provvedimento definitivo.
Allorché l’attività procedimentale si svolga nel rispetto delle regole di semplificazione previste per la conferenza di servizi resta irrilevante la disciplina ordinaria dei termini procedimentali dei singoli subprocedimenti che, in tal caso, non trovano applicazione restando altrimenti vanificata la finalità di accelerazione dell’attività amministrativa propria di tale modalità di svolgimento dell’azione pubblica.
ne Il Foro amministrativo 2017