Tar Puglia – Lecce - Sez.III – 17 agosto 2017 n.1413

Nel processo amministrativo non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che non esprimono la determinazione finale della pubblica amministrazione e che possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento; tale regola generale incontra un’eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte9 quando sono idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusivo o in presenza di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustare l’aspirazione  dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse pretensivo prospettato, oppure allorché gli atti – rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato – determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza.

in Il Foro amministrativo n.7/8 del 2017,1747 ss.

 

Giovedì, 17 Agosto, 2017
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