L’art. 21 nonies, l.n.241 del 1990 ha introdotto un preciso e ben individuato termine definibile “perentorio” per l’esercizio del potere di autotutela, ossia un termine massimo per il legittimo esercizio del potere in questione, pari a 18 mese, a cui non può necessariamente non riconnettersi l’annullamento in sede giurisdizionale per l’ipotesi di mancato rispetto di esso.
Essendo l’esigenza sottesa all’introduzione della prescrizione de qua quella di tutelare l’affidamento ingenerato nei destinatari degli atti ampliativi, l’ammissione dell’esercizio di tale potere esclusivamente entro il termine di 18 mesi in termini netti e assoluti non potrebbe non rivelarsi incostituzionale per contrasto, tra gli altri, con l’art.97 Cost., in ragione della inequivoca necessità di tenere conto anche dei casi connotati da specifiche peculiarità, atte a sminuire o annientare l’esigenza di cui sopra. Proprio dall’indefettibile necessità di non trascurare l’esistenza di tali casi si spiega o meglio è ragionevolmente riconducibile l’introduzione da parte del legislatore del comma 2 bis dell’art. 21 nonies, prescrivente un’eccezione all’esercizio del potere di autotutela entro il termine dei 18 mesi per il caso in cui i provvedimenti siano stati conseguiti sulla base di 2false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false e mendaci.
Nell’ipotesi connotata dal mero riscontro di una falsa rappresentazione dei fatti da parte della ricorrente, l’Amministrazione ben può esercitare il potere di autotutela alla stessa conferito dall’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, pur in carenza dell’emissione di una “sentenza passata in giudicato”.
in Il Foro Amministrativo n.3 del 2017