“…la Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo, previsto anche per addivenirsi al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (art. 12 del d. l.vo n. 387 del 2003), volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
La Conferenza non si identifica dunque con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della pubblica amministrazione. Essa consiste soltanto in un modulo procedimentale e organizzatorio, ossia in un metodo di azione amministrativa per la gestione di procedure complesse. Pertanto, la stessa non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse.
“Ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame” (così, occupandosi sempre di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, le testuali conclusioni di Tar Campania, Napoli, questa Settima Sezione, 12 marzo 2013, n. 2025 1406, richiamate da Tar Sardegna, Cagliari, Sezione Prima, 11 luglio 2014, n. 599; di recente la sentenza di questa Sezione 21/04/2016 n. 2025).
Ben si intende (come di seguito precisato dalla Sezione nella sentenza n. 2015 del 2016 cit.) che “il ricorso avverso l'atto finale della conferenza di servizi va notificato non a tutte le amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica degli interessi della parte ricorrente. Ne consegue ancora, ai fini che qui interessano, che non è decisiva la rilevanza esoprocedimentale o meno della posizione assunta all'interno della conferenza di servizi, quanto piuttosto la concreta riferibilità a tale specifica posizione della determinazione finale della conferenza di servizi: di talché va affermata la necessità della notifica del ricorso anche all'autorità che ha espresso un parere dotato di c.d. efficienza causale. In sostanza, il gravame deve intendersi come rivolto a tutti gli avvisi e le determinazioni manifestati all'interno della conferenza che abbiano concorso a formare il convincimento e la volontà delle amministrazioni procedenti, poi tradottisi nella decisione conclusiva……”.