“Il silenzio assenso di cui all’art. 17 bis introduce un nuovo paradigma nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, operando in una duplice prospettiva di semplificazione. Da un lato la norma incide sui tempi del procedimento amministrativo, dall’altro equipara l’inerzia ad un atto di assenso che consente all’amministrazione procedente di assumere la decisione finale.
In tutte le ipotesi di decisione pluristrutturata, il silenzio dell’amministrazione interpellata non avrà più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma essendo equiparato ope legis ad un atto di assenso, consentirà all’amministrazione procedente di adottare comunque il provvedimento conclusivo. E’però necessario, ai fini dell’applicazione del “nuovo paradigma”, una prospettazione dell’amministrazione procedente come elaborata nello schema di provvedimento alla quale l’amministrazione richiesta può aderire o opporsi, senza margini di ulteriore apprezzamento.
L’art, 17 bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria dopo che l’istruttoria si è chiusa. Il comma 1 prevede, infatti, che all’amministrazione procedente che deve esprimere l’assenso venga inviato uno schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione. Il riferimento allo schema di provvedimento implica che si sia già chiusa la fase istruttoria, dovendosi ritenere che siano proprio le risultanze dell’istruttoria a consentire all’amministrazione procedente l’elaborazione dello schema di decisione sul quale l’amministrazione interpellata esprimerà il proprio assenso. Ciò spiega l’estensione del meccanismo di cui all’art. 17-bis agli interessi sensibili, restando gli stessi pienamente tutelati nella fase istruttoria che precede quella codecisoria a cui si riferisce l’articolo in questione”.