“Data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – è da escludersi che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (ex multis, Tar Catanzaro, n.478 del 2015).”
in Il Foro amministrativo n.7/8 2017, 1716