Tar Abruzzo – L’Aquila - sez. I – 1 agosto 2017 n. 347

Data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività – che non è istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge – è da escludersi che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (ex multis, Tar Catanzaro, n.478 del 2015).”

in Il Foro amministrativo n.7/8 2017, 1716

 

Martedì, 1 Agosto, 2017
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