Il TAR per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 84-bis comma 2, lettera b) della legge della Regione Toscana n.3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) recante “Poteri di vigilanza in caso di SCIA” in riferimento all’art. 117, terzo comma e secondo comma lett. m) Cost.
La Corte ha dichiara fondato il profilo di legittimità costituzionale di violazione dell’art. 117, terzo comma Cost. anche in base alle seguenti principali considerazioni in diritto
“E’ giurisprudenza pacifica che nell’ambito della materia concorrente “governo del territorio” i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale (sentenza n. 259 del 2014, n. 139 e 102 del 2013; n. 303 del 2003) e tale valutazione deve ritenersi valida anche per la denuncia di inizio attività (DIA) e per la SCIA che, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012).
Va subito aggiunto, peraltro, che tale fattispecie ha una struttura complessa e non si esaurisce, rispettivamente, con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di controllo dell’amministrazione (rispettivamente nei termini di sessanta e di trenta giorni), una seconda in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa. Non vi è dubbio infatti che anche le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano decorsi i termini in questione, debbano considerarsi il necessario completamento dei titoli abilitativi, poiché l’individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall’Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi.
La disciplina di questa fase ulteriore, dunque, è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt’uno inscindibile. Il suo perno è costituito da un istituto di portata generale – quello dell’autotutela – che si colloca nello snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall’altra.
Non è un caso, del resto, che è proprio questa fase della formazione dei titoli in esame che il legislatore abbia dedicato la maggiore attenzione, ritornando più volte sull’argomento. Al fine di pervenire ad un giusto equilibrio fra le esigenze giuridiche maturate a seguito della DIA e della SCIA e le ragioni di tutela dell’interesse pubblico urbanistico. Ne discende che anche per questa parte la disciplina in questione costituisce espressione di un principio fondamentale della materia “governo del territorio.
Con riguardo alla portata dei “principi fondamentali riservati alla legislazione statale nelle materie di potestà concorrente questa Corte ha già avuto modo di chiarire tre l’altro che il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio deve essere inteso nel senso che l’una è volta a prescrivere criteri e obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Ebbene la normativa regionale in esame, nell’attribuire all’Amministrazione un potere di intervento, lungi dall’adottare una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale; pertanto viene a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo (sede già di per sé significativa)”.
La Corte ha richiamato il principio del tempus regit actum, con riferimento alla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato che va condotta “con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione” (sentenza n.151 del 2014).
La sentenza è commentata da A.Simonati La disciplina della S.C.I.A. edilizia fra principi del governo del territorio e semplificazione amministrativa .
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