Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lett.f), 11,comma 4, 14 e 16 della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016 n. 16 (Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.380). In particolare:
l’art. 3 comma 2, lett. f) è stato impugnato nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli impianti di energia da fonti rinnovabili e in tal modo li sottrae alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto Ambientale (VIA) prescritta dalla normativa statale in materia di “tutela dell’ambiente”.
L’art.11, comma 4 è stato impugnato nella parte in cui consente di avviare interventi edilizi, ricadenti nei siti di “Natura 2000” e nei parchi, decorsi semplicemente trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza una preventiva valutazione delle possibili incidenze significative dei detti interventi sul sito stesso.
L’art. 14 “Recepimento con modifiche dell’articolo 36 “Accertamento di conformità” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380” e cioè quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di manufatti o opere, realizzati in assenza di titolo edilizio.
L’art. 16, comma 1 nella parte in cui consente l’inizio dei lavori nelle località sismiche, senza la necessità della previa autorizzazione scritta.
Per la decisione nel merito delle diverse questioni si rinvia al testo della sentenza della Corte costituzionale
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