Corte Costituzionale, 23 febbraio 2018 n. 36

Giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto a seguito dell’art. 5, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016 n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, lamentando che non sarebbe spettato allo stesso adottare le nome  di cui agli artt.5,commi 1 e 2, del d.P.R. 12 settembre 2016, n.194 (regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n.124) perché in violazione degli articoli 114,117, terzo e quarto comma, con riferimento alle materie “governo del territorio”, “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, “ordinamento e organizzazione amministrativa regionale”, “turismo e commercio”, nonché degli artt.118,119 e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

L’art. 5,comma 1, del d.P.R. n. 194 del 2016 stabilisce che “nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del consiglio delega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il presidente delle regione o il sindaco”; il comma 2 del medesimo articolo afferma che “fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Secondo la ricorrente, pur in presenza di competenze regionali, si assisterebbe all’avocazione, priva di “ogni giustificazione”, di un potere amministrativo “locale” da parte di un organo statale. Mancherebbe inoltre ogni forma di “coordinamento interistituzionale”, in contrasto con la legge di delegificazione, in particolare con l’art.4 della legge 7 agosto 2015,n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il quale richiede idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto, nei confronti dello Stato, in relazione all’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 194 del 2016.

 

 

Venerdì, 23 Febbraio, 2018
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