Consiglio di Stato - sez.VI - 3 novembre 2016 n. 4610

La questione attiene alla natura dei poteri che l’amministrazione può esercitare a seguito di una azione proposta da un terzo leso da una attività posta in essere da altro privato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività.

Si ritiene che il terzo possa chiedere la condanna dell’amministrazione all’esercizio di poteri che devono avere i requisiti che giustificano l’autotutela amministrativa. Se il terzo potesse sollecitare poteri inibitori senza limiti temporali e di valutazione dell’incidenza sulle posizioni del privato che è ricorso alla SCIA verrebbero frustrate le ragioni della liberalizzazione in quanto l’interessato, anche molto tempo dopo lo spirare dei trenta (o sessanta) giorni previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri in esame, potrebbe essere destinatario di atti amministrativi inibitori dell’intervento posto in essere.

La qualificazione del potere come potere di autotutela costituisce invece da un lato, maggiore garanzia per il privato che ha presentato la SCIA, in quanto l’amministrazione deve tener conto dei presupposti che legittimano l’esercizio dei poteri di autotutela e, in particolare, dell’affidamento ingenerato nel destinatario dell’azione amministrativa, dall’altro non vanifica le esigenze di tutela giurisdizionale del terzo  che può comunque far valere, pur con queste diverse modalità, le proprie pretese.

 

Il Foro Amministrativo n.11 del 2016

Giovedì, 3 Novembre, 2016
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