Consiglio di Stato, sez.V, 27 giugno 2018, n. 3940

“L’art. 21 nonies,l.7 agosto 1990,n.241, si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi – entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerente i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive, nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b)sia nel caso in cui l’acclarata erroneità dei predetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente)all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile di solito alla colpa grave e corrispondente, nella fattispecie, alla mala fede oggettiva )della parte. Nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco”

 

Mercoledì, 27 Giugno, 2018
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