Consiglio di Stato - sez. VI - 4 ottobre 2017 n. 4626

“La legge n. 124 del 2015 fornisce un prezioso indice ermeneutico ai fini dell’interpretazione del parametro della ragionevolezza del termine nel caso in cui l’impugnato atto di autotutela è stato adottato nel vigore della disciplina previgente alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 malgrado i diciotto mesi non possano considerarsi ratione temporis vincolanti.

L’estrema tardività dell’intervento correttivo in sede di autotutela impone, a fronte della consistenza dell’affidamento ingenerato nei destinatari circa il consolidamento della loro efficacia, una motivazione particolarmente convincente circa l’apprezzamento degli interessi dei destinatari dell’atto, in relazione alla pregnanza e alla preminenza dell’interesse pubblico…”

in Il Foro amminisrativo n.10 del 2017

 

Mercoledì, 4 Ottobre, 2017
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