“La legge n. 124 del 2015 fornisce un prezioso indice ermeneutico ai fini dell’interpretazione del parametro della ragionevolezza del termine nel caso in cui l’impugnato atto di autotutela è stato adottato nel vigore della disciplina previgente alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 malgrado i diciotto mesi non possano considerarsi ratione temporis vincolanti.
L’estrema tardività dell’intervento correttivo in sede di autotutela impone, a fronte della consistenza dell’affidamento ingenerato nei destinatari circa il consolidamento della loro efficacia, una motivazione particolarmente convincente circa l’apprezzamento degli interessi dei destinatari dell’atto, in relazione alla pregnanza e alla preminenza dell’interesse pubblico…”
in Il Foro amminisrativo n.10 del 2017