Consiglio di Stato – Sez. IV - 5 settembre 2016 n. 3805

L’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso al settore edilizio con riferimento al permesso di costruire (art. 20,comma 8, DPR 6 giugno 2001 n. 380) “..non appare in contrasto con i principi generali secondo i quali esso sarebbe applicabile solo nel caso di attività vincolata (in tal senso Corte costituzionale, 5 maggio 1994,n.169; 27 luglio1995, n. 408) dovendosi appunto ritenere “provvedimento vincolato” il permesso di costruire, in quanto consegue alla mera verifica di conformità urbanistico-edilizia del progetto presentato con le disposizioni primarie e secondarie e con quanto previsto dagli atti di pianificazione.

Per un verso, dunque, l’istituto del silenzio assenso, pur con i limiti esposti, è applicabile al settore dell’edilizia, essendo ipotizzabile la formazione di un permesso di costruire formato “per silentium”, per altro verso la Pubblica Amministrazione ben può, una volta formatosi in tal modo detto provvedimento, intervenire in via di autotutela, laddove non sussistano le condizioni per il rilascio/conseguimento di tale provvedimento.

Se infatti il decorso del tempo senza che l’amministrazione abbia provveduto rende possibile l’esistenza di un provvedimento implicito di accoglimento dell’istanza presentata dal privato, nondimeno perché tale provvedimento sia legittimo occorre che sussistano tutte le condizioni, normativamente previste per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare che per silenzio possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l’esercizio espresso del potere da parte dell’amministrazione.

È proprio per questa ragione che si rende possibile l’applicazione del silenzio assenso solo ai casi di attività vincolata della P.A. poiché in questi casi l’effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge rende possibile l’avvio dell’attività sottoposta ad autorizzazione e rende altresì possibile ogni successivo accertamento ed esercizi di poteri di autotutela o inibitori.

 

Lunedì, 5 Settembre, 2016
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