Consiglio di Stato - Commissione speciale - 27 aprile 2018, n. 1127

L’introduzione della figura di “rappresentante unico” delle amministrazioni statali, in seno alla conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona, prevista dal nuovo art. 14 ter, comma 4, della 241/90, ha indotto il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza, a richiedere (a seguito di dubbi interpretativi sollevati anche da parte di altre amministrazioni dello stato) un parere al Consiglio di Stato.

Nel parere vengono affrontate quattro tematiche:

1) ambito di applicazione dell’espressione “amministrazioni statali” contenuta nel comma 4 citato;

2) se nella conferenza di servizi indetta da un’amministrazione statale il rappresentante unico rappresenti anche l’amministrazione procedente o solamente le amministrazioni statali diverse da quella procedente;

3) quale sia l’ambito di applicazione dell’istituto della conferenza di servizi e, più in particolare del rappresentante unico in relazione ai contenuti dell’art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente);

4) infine, se il rappresentante unico dello Stato, dopo aver reso il proprio parere possa successivamente modificarlo”.

Sulla figura in questione si precisa che “il “rappresentante” unico non sarebbe tale se non dovesse in qualche modo prendere conoscenza del punto di vista delle amministrazioni che rappresenta e farsene portavoce nel corso della conferenza, pur non costituendo un mero “nuncius” delle medesimeNe segue che, pur nel silenzio della norma, il rappresentante stesso deve ritenersi tenuto a sentire, in sede preparatoria e non necessariamente con i crismi della formalità, le amministrazioni in questione prima che la conferenza si svolga, anche al fine di stabilirei margini operativi del suo agire, che deve essere necessariamente connotato da un minimo di flessibilità. E’ però del tutto possibile che nel corso della conferenza stessa altre amministrazioni presenti rendano elementi nuovi, che rendono necessaria una valutazione ulteriore. In tal caso il rappresentante dovrà, eventualmente richiedendo a tal fine un breve rinvio della discussione, comunicare quanto emerso alle amministrazioni interessate, consultandole velocemente, e tener conto dei rilievi ulteriori che esse dovessero formulare. In questo caso però non si avrebbe un “nuovo parere” ma semplicemente una modalità ulteriore di giungere all’unico atto di assenso rilevante, ovvero quello che risulta dal verbale conclusivo della conferenza, che in ipotesi si chiuderebbe solo dopo aver dato al rappresnetante unico la possibilità di consultarsi ulteriormente con le amministrazioni rappresentante. Il tutto dunque va valutato in concreto, caso per caso”.  

 

Venerdì, 27 Aprile, 2018
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